È recente l’entrata in vigore della Legge 156/2021 di conversione del decreto legge “infrastrutture” recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle stesse, trasporti e circolazione stradale, la quale per quanto concerne il solo Codice della Strada ha modificato ben 40 articoli inasprendo sanzioni ed introducendo nuovi reati.

Il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale 9 Novembre 2021 n.267, con validità dal giorno immediatamente successivo come prescritto dall’art. 1 comma 2 dello stesso, appare come uno dei maggiori traguardi raggiunti dal Governo Draghi, oltre ai successi recentemente ottenuti con il PNRR, il ddl Concorrenza e la nuova legge di bilancio ancora al vaglio.

Appare subito evidente ed ulteriormente ribadito il divieto dell’uso dei telefoni cellulari o di un qualsiasi dispositivo elettronico alla guida, in quanto ritenuto ineccepibilmente fonte di distrazione. Tale illecito era già menzionato nelle precedenti versioni del Codice anche se non espressamente come nella presente riforma: previste ammende da un minimo di 165 euro ad un massimo di 660 e, altra novità, la sospensione della patente di guida da uno a tre mesi in caso di recidiva in un biennio.

Vengono poi raddoppiate le sanzioni per i “furbetti” sorpresi abusivamente in sosta nei parcheggi riservati a persone con disabilità e, perciò, non muniti di apposito contrassegno: si va da un minimo di 168 euro ad un massimo di 672.

A partire dal 1° gennaio del prossimo anno viene inoltre introdotta la possibilità per i veicoli privati adibiti al trasporto di disabili di parcheggiare gratuitamente nelle aree a pagamento qualora i posti loro assegnati risultino occupati.

Novità rilevante del Nuovo Codice è poi l’istituzione ufficiale di “stalli rosa” riservati a donne in gravidanza e genitori di bimbi di età non superiore ai due anni muniti di apposito tagliando. Tali parcheggi potranno essere disposti nel territorio urbano previa ordinanza del primo cittadino; numerosi Comuni, quale anche la Città di Saronno, hanno già provveduto alla loro introduzione assieme all’ampliamento delle zone dedicate a carico/scarico merci.

Introdotte anche aree dedicate all’esclusiva ricarica dei sempre più diffusi veicoli elettrici, la cui occupazione “illecita” viene ora punita con contravvenzioni differenziate: la sanzione andrà da 41 a 168 euro per ciclomotori e motoveicoli a due ruote e da 87 a 345 per autovetture e altri mezzi; il divieto di sosta in tali spazi viene inoltre esteso anche agli elettrici non “in carica” o che l’hanno completata da oltre un’ora.

Tutelata ancora una volta la sicurezza dei pedoni ribadendo obblighi di cautela per i conducenti, ora tenuti a rallentare o fermarsi dinanzi non solo a chi ha già incominciato l’attraversamento della carreggiata in strade prive di semafori, ma anche di fronte a coloro che si accingono a farlo, diversamente da come prescritto precedentemente; pur non essendo tuttavia ravvisabili per comportamenti non corretti sanzioni di alcun tipo.

Diverso è il caso di chi getta rifiuti dal finestrino, per cui le ammende sono aumentate da un minimo di 216 ad un massimo di 886 euro, mentre per chi “si libera” di un oggetto di piccole dimensioni quest’ultima varierà da 52 a 204 euro.

Anche l’affissione di pubblicità a contenuto sessista e/o discriminatorio è da adesso considerata proibita e la  violazione comporta l’immediata revoca dell’autorizzazione con conseguente rimozione della stessa. Tuttavia il testo per ora non parla dell’applicazione di sanzioni amministrative di natura pecuniaria.

Svolta importantissima è poi il prolungamento della validità dell’Autorizzazione ad esercitarsi alla guida, più nota come Foglio Rosa, che passerà da 6 mesi ad un anno per tutte le tipologie di patente. La violazione dei suddetti termini comporterà una delle sanzione più salate introdotte con questa riforma, da 430 a 1731 euro, con l’aggiunta del fermo amministrativo del veicolo della durata di tre mesi; esteso anche il numero massimo di prove pratiche sostenibili, non più due bensì tre, confermato invece l’obbligo di affissione del cartello da principiante, riportante la celebre P, la cui assenza sarà punita con un’ammenda di 85 euro.

Introdotte anche nuove prescrizioni concernenti “Disposizioni in materia di circolazione di monopattini a propulsione elettrica” aventi l’obiettivo di tutelare la sicurezza favorendo un corretto uso di questi velocipedi. Ridotto il limite massimo di velocità a 20 km/h anziché 25 e confermato il transito a non più di 6 km/h nelle aree pedonali. Fermamente vietato è poi il loro uso sui marciapiedi, se non condotti a mano, e la sosta sugli stessi, mentre rimane “coattivo” l’uso del casco per i minorenni sopra i 14 anni, età sotto la quale non è possibile mettersi alla guida del mezzo.

Inoltre, a partire dal 1° luglio 2022, tutti i nuovi monopattini prodotti dovranno essere muniti di indicatore acustico e di velocità, mentre quelli sprovvisti dovranno adeguarsi entro l’inizio del 2024. Rimangono per ora facoltativi il fanale di segnalazione di arresto della corsa e gli indicatori di direzione.

Sarà possibile ricorrere al Prefetto della Repubblica contro le sanzioni da ora anche in modalità telematica, ma solo attraverso la PEC certificata, senza l’obbligo di recarsi fisicamente presso l’Ufficio Territoriale del Governo.

Insomma, il nuovo testo ottenuto anche grazie al lavoro dell’Esecutivo attraverso il D.L. 121/2021 pone chiaramente per la prima volta in luce questioni non solo strettamente legate alla propria ed altrui sicurezza, bensì anche tematiche volte alla tutela dell’ambiente, vietando come già sopra citato l’abbandono di rifiuti sulla carreggiata, anche da parte di veicoli in corsa, nonché avvicinandosi maggiormente a determinate categorie quali disabili, donne in gravidanza, neogenitori e non solo, i cui interessi vengono ora evidenziati e sottolineati.

                                                                                               Christian Monti,  1^BE

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